COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare ECLAMO DELLA A.S.D. ANGUILLARA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 7-12-2006 CHE HA DISPOSTO LA RIPETIZIONE DELLA GARA COMUNALE DI CAPENA – ANGUILLARA DEL 25-11-2006 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI ROMA.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 18/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
ECLAMO DELLA A.S.D. ANGUILLARA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 7-12-2006 CHE HA DISPOSTO LA RIPETIZIONE DELLA GARA COMUNALE DI CAPENA – ANGUILLARA DEL 25-11-2006 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI ROMA.
Con ricorso ritualmente inoltrato nei termini la società Anguillara ha contestato la decisione del Giudice Sportivo competente, richiamata nell’epigrafe, che, respingendo il reclamo prodotto dalla stessa reclamante in primo grado, ha disposto la ripetizione della gara Comunale di Capena – Anguillara, valevole per il campionato Juniores Provinciale di Roma e disputata il 25-11-2006. Il Giudice di prime cure ha motivato la sua decisione affermando che nella specie difettassero i requisiti richiesti per la sospensione della gara, richiamando peraltro una massima più volte ribadita da questa Commissione. Nel reclamo la società afferma che, nella specie, la sospensione della gara avvenuta all’ultimo minuto del secondo tempo sul punteggio di 2 a1 in suo favore, fosse da addebitarsi al gravissimo comportamento messo in atto dai sostenitori della squadra di casa, due dei quali invadevano il campo di gioco picchiando selvaggiamente il proprio massaggiatore che doveva essere condotto in ospedale con l’ambulanza. In sede di audizione la società aggiungeva di aver constatato dal comunicato ufficiale, che in una successiva gara casalinga l’Arbitro era stato costretto a non dare inizio alla gara dalle gravissime intimidazioni subite dai dirigenti e sostenitori locali uno dei quali in senso minaccioso gli ricordava il trattamento riservato proprio al massaggiatore della squadra dell’Anguillara. La Commissione decideva dunque di sentire in sede di supplemento il direttore di gara. In tale sede l’arbitro dichiarava di non aver sospeso la gara al 45’ del secondo tempo ma di averla ritenuta conclusa. Ribadiva con sicurezza di aver considerato la gara conclusa regolarmente. Le dichiarazioni orali rese dell’arbitro fugano effettivamente una certa incertezza che poteva scaturire dal referto di gara ove, per evidente errore di compilazione, l’arbitro riportava la sospensione della gara al 25’ del secondo tempo, sospensione effettivamente verificatasi e cagionata sempre dal comportamento del pubblico locale, che però era durata pochi minuti ed a cui aveva fatto seguito la ripresa del gioco sino allo scadere del tempo. Alla luce di tali precisazioni la decisione va riformata totalmente con il ripristino del risultato acquisito sul campo.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata e per l’effetto di ripristinare il risultato acquisito sul campo
COMUNALE DI CAPENA – ANGUILLARA 1 - 2
La tassa reclamo va restituita.
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