COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 25/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. MONTELEONE SABINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 2.2.2007 A CARICO DEL DIRIGENTE SANESI AUGUSTO, FINO AL 23.2.2007 A CARICO DEL CALCIATORE PETRINI EUGENIO E PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI LORENZINI STEFANO E PITORRI LUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DELL’11.1.2007 (Gara: MONTELEONE SABINO – SPES POGGIO FIDONI del 7.1.2007 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 25/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. MONTELEONE SABINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 2.2.2007 A CARICO DEL DIRIGENTE SANESI AUGUSTO, FINO AL 23.2.2007 A CARICO DEL CALCIATORE PETRINI EUGENIO E PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI LORENZINI STEFANO E PITORRI LUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DELL’11.1.2007 (Gara: MONTELEONE SABINO – SPES POGGIO FIDONI del 7.1.2007 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; in via preliminare deve dichiarare l’inammissibilità del reclamo relativo al Dirigente SANESI AUGUSTO in quanto, come previsto dall’art. 41 del C.G.S., non è impugnabile l’inibizione per il Dirigente fino ad un mese. Per quanto concerne la squalifica relativa ai calciatori LORENZINI e PITORRI, congrue ed adeguate devono ritenersi le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, considerato il comportamento gravemente offensivo e minaccioso tenuto dai giocatori nei confronti dell’arbitro; mentre, seppur parimenti censurabile, il comportamento del calciatore PETRINI è meritevole di una rivalutazione in quanto appaiono condivisibili le argomentazioni poste in essere dalla Società reclamante. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativo al dirigente SANESI AUGUSTO; di respingere il reclamo relativo ai giocatori LORENZINI STEFANO e PITORRI LUCA confermando, per l’effetto, la squalifica per 3 gare. Di accogliere il reclamo relativo al calciatore PETRINI EUGENIO e, per l’effetto, riduce la squalifica dal 23 febbraio al 7 febbraio 2007. La tassa reclamo va restituita.
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