COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 25/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI SORA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ADOTTATE DAL G.S. DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 13 DEL 14.12.2006 (Gara: CITTA’ DI SORA – CASTELLIRI del 9.12.2006 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 25/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI SORA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ADOTTATE DAL G.S. DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 13 DEL 14.12.2006 (Gara: CITTA’ DI SORA – CASTELLIRI del 9.12.2006 – Campionato Jun. Prov. Frosinone) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; considerato che il reclamo presentato dalla Società CITTA’ DI SORA non può essere preso in considerazione in quanto sprovvisto della firma che avrebbe dovuto apporre in calce al ricorso stesso il Rappresentante Legale della Società; tutto ciò premesso, in considerazione di quanto stabilito dalle norme regolamentari, questa Commissione DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società CITTA’ DI SORA. La tassa reclamo si incamera.
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