COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 25/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ C.S.P. OLIMPUS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2009 A CARICO DEL CALCIATORE ANTONINI STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 21/12/06 ( Gara: Osteria Nuova – Olimpus del 16/12/06 – Camp.di III° CAT. U. 21 RM ).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 25/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' C.S.P. OLIMPUS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2009 A CARICO DEL CALCIATORE ANTONINI STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 21/12/06 ( Gara: Osteria Nuova - Olimpus del 16/12/06 - Camp.di III° CAT. U. 21 RM ). La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva La reclamante ha escluso che il calciatore Antonini abbia avuto l'intenzione di colpire l'Arbitro con uno sputo, e ha ipotizzato invece che mentre il calciatore, irritato per un grave fallo subìto, protestava animatamente, qualche schizzo di saliva abbia potuto raggiungere involontariamente il Direttore di gara, per l'irruenza verbale, con la quale il calciatore aveva esternato il suo disappunto. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che il calciatore Antonini dopo essere stato espulso per avergli rivolto insulti, alla vista del cartellino rosso si era avvicinato di corsa e giunto a pochi centimetri di distanza, gli aveva sputato contro, volontariamente, con abbondante saliva, attingendolo in varie parti del viso, e rivolgendogli poi minacce. Il Direttore di gara ha inoltre confermato che al termine della gara, il medesimo calciatore aveva tentato di avvicinarsi con aria minacciosa, e dopo essere stato bloccato dai dirigenti, gli aveva rivolto ripetuti insulti, proferendo inoltre gravi minacce, talchè egli aveva ritenuto opportuno chiamare i Carabinieri, che lo avevano scortato fino all'automobile. Alla luce delle precisazioni fornite dall'Arbitro, fonte privilegiata e degna di fede, risulta quindi confermata la volontarietà del grave gesto ( sputo in viso ) compiuto dal calciatore, che ha inoltre posto in essere ulteriori comportamenti offensivi e minacciosi: deve quindi considerarsi del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del calciatore ANTONINI STEFANO fino al 31/12/2009. La tassa di reclamo va incamerata.
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