COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 25/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FOOTWORK ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA SOC. FOOTWORK ROMA, DELL’INIBIZIONE FINO AL 19/1/2007 A CARICO DEL DIRIGENTE ALTOBELLI PAOLO, DELLA SQUALIFICA FINO AL 26/1/2007 A CARICO DEI CALCIATORI RUSSO MARCO PIETRO E ZANI DAVIDE, FINO AL 31/1/2007 A CARICO DEL CALCIATORE FELIZIANI FILIPPO, FINO AL 16/2/2007 A CARICO DEL CALCIATORE BOFFA ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 11/1/07 ( Gara: Footwork Roma – Settecamini del 6/1/07 – Camp. di COPPA ITALIA C5 “C1” )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 25/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. FOOTWORK ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL'AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA SOC. FOOTWORK ROMA, DELL'INIBIZIONE FINO AL 19/1/2007 A CARICO DEL DIRIGENTE ALTOBELLI PAOLO, DELLA SQUALIFICA FINO AL 26/1/2007 A CARICO DEI CALCIATORI RUSSO MARCO PIETRO E ZANI DAVIDE, FINO AL 31/1/2007 A CARICO DEL CALCIATORE FELIZIANI FILIPPO, FINO AL 16/2/2007 A CARICO DEL CALCIATORE BOFFA ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 11/1/07 ( Gara: Footwork Roma - Settecamini del 6/1/07 - Camp. di COPPA ITALIA C5 “C1” ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; osserva: In via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità del reclamo relativo al dirigente Altobelli Paolo, ed ai calciatori Russo Marco Pietro e Zani Davide, in quanto, come previsto dall'art. 41 del C.G.S., non è impugnabile l'inibizione per il dirigente fino ad un mese, e la squalifica dei calciatori fino a quindici giorni. Parimenti inammissibile deve dichiararsi inoltre il reclamo relativo all'ammenda di € 300,00 a carico della Soc. FOOTWORK ROMA, in quanto, sul punto, lo stesso reclamo è del tutto privo di motivazione ( art. 29 cpv 6 del C.G.S. ). Per quanto concerne le squalifiche relative ai calciatori Feliziani e Boffa, le motivazioni addotte dalla reclamante a sostegno della invocata riduzione delle sanzioni, non possono ritenersi invero assumibili: la gravità dei comportamenti posti in essere dai due calciatori, e dettagliatamente descritta nel referto arbitrale, rende infatti del tutto congrue ed adeguate le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo relativo al dirigente ALTOBELLI PAOLO ed ai giocatori RUSSO MARCO PIETRO e ZANI DAVIDE, nonché il reclamo relativo all'ammenda di € 300,00 a carico della Soc. FOOTWORK ROMA di respingere il reclamo relativo ai giocatori FELIZIANI FILIPPO e BOFFA ALESSANDRO, confermando, per l'effetto, le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. La tassa di reclamo va incamerata.
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