COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. CANALE MONTERANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 11-1-2007 (Gara Canale Monterano – Isola Farnese Del 22-10-2006 Campionato Di 1^ Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. CANALE MONTERANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 11-1-2007 (Gara Canale Monterano – Isola Farnese Del 22-10-2006 Campionato Di 1^ Categoria) La Società Canale Monteranno ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo descritta in epigrafe assumendo che il Giudice non avrebbe tenuto conto della decisione della Commissione d’Appello Federale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 25/c del 7-12-2006, che aveva annullato la precedente delibera di questa Commissione Disciplinare, pubblicata sul Com. Uff. 36 del 5.11.2006. Assume, in particolare, la reclamante che il Giudice Sportivo sarebbe incorso in errore non tenendo conto delle motivazione addotte nel reclamo alla CAF. Il reclamo è fondato. Invero giova premettere che la decisione della CAF non ha minimante affrontato il merito della questione, ma ha deliberato in via preliminare la competenza funzionale, per le decisioni in merito alle gare in cui vi sia stata violazione delle norme sull’impiego dei calciatori in relazione all’età, decidendo per la competenza del Giudice Sportivo, annullando quindi la delibera assunta in primo grado dalla Commissione Disciplinare ed investendo il Giudice Sportivo per un nuovo esame nel merito. Il Giudice, sulla scorta dei documenti di gara, non ha potuto far altro che rilevare la violazione delle norme sull’impiego di almeno due calciatori nati dal 1-1-84 in poi in ogni momento della gara ed infliggere quindi alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e l’ammenda di € 100,00. Nel reclamo il Canale Monterano ha sostenuto di essere incorso in un errore di compilazione della distinta di gara e di aver erroneamente indicato il calciatore n. 5 come Marani Jacopo, identificato con carta d’identità AM6047611, come nato il 19-2-1981 e non il 17-9-1984, come sarebbe stato corretto, ed ha allegato in copia il documento d’identità utilizzato, da cui si evince in effetti la data di nascita del calciatore 17-9-1984. A giustificazione dell’errore, ha dedotto che nel compilare la lista si sarebbero utilizzati i dati contenuti nel tabulato e sarebbe stata annotata la data di nascita di Marani Marco in realtà non utilizzato. Dal documento d’identità allegato e dalla verifica fatta presso l’ufficio tesseramenti competente, è risultato effettivamente che il Marani Jacopo è nato il 17-9-1984 e quindi può senz’altro aderirsi alla giustificazione addotta dalla reclamante del mero errore di compilazione della lista. Va quindi ripristinato il risultato acquisito sul campo pur dovendosi comminare una sanzione pecuniaria alla società reclamante per la grave negligenza mostrata nella compilazione della distinta di gara Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo ripristinando il risultato acquisito sul campo CANALE MONTERANO - ISOLA FARNESE 2 – 2 Di comminare alla società Canale Monterano l’ammenda di € 100,00 La tassa reclamo va restituita.
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