COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SOCIETA’ A.S. NUOVA LUNGHEZZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2007 A CARICO DEL CALCIATORE VERSACE RENATO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 15 DEL 14/12/06 ( Gara: Nuova Lunghezza – Vis Subiaco del 9/12/06 – Camp. Jun. Prov. Roma )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SOCIETA' A.S. NUOVA LUNGHEZZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2007 A CARICO DEL CALCIATORE VERSACE RENATO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 15 DEL 14/12/06 ( Gara: Nuova Lunghezza – Vis Subiaco del 9/12/06 - Camp. Jun. Prov. Roma ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro, osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il calciatore Versace avrebbe lanciato il pallone verso un giocatore avversario “ per velocizzare la ripresa del gioco ”; pallone che, lanciato con le mani da una distanza di circa 15 metri, dopo essere rimbalzato più volte sul terreno, avrebbe poi colpito l'Arbitro in maniera del tutto accidentale, senza conseguenze. Ascoltato in sede di supplemento, il Direttore di gara ha riferito che il calciatore Versace Renato, in segno di protesta contro l'arresto dell'azione per fuorigioco, gli aveva lanciato contro il pallone, con entrambe le mani, da una distanza di circa 7 metri; il pallone, lanciato con traiettorie tesa e con intensità medio-forte, lo aveva colpito al braccio direttamente, senza rimbalzare sul terreno; il colpo gli aveva causato dolore per alcuni minuti, e quando, al termine dell'incontro, si era tolto la divisa, egli aveva notato sul braccio un arrossamento nel punto in cui era stato colpito dal pallone. L'Arbitro ha inoltre confermato che, dopo l'espulsione, il giocatore gli aveva rivolto ripetuti e pesanti insulti e aveva poi tentato di stringergli la mano, con tono ironico, pur avendo egli rifiutato la stretta di mano . Alla luce delle precisazioni fornite dall'Arbitro, fonte privilegiata e degna di fede, risulta quindi confermata la sussistenza e la volontarietà del gesto, di natura violenta, compiuta dal Versace, nonché l'atteggiamento offensivo tenuto nei confronti dal Direttore di gara. Del tutto congrua ad adeguata deve quindi considerarsi la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica del calciatore VERSACE RENATO fino al 31 dicembre 2007. La tassa di reclamo va incamerata.
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