COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SOCIETA’ A.S. ATLETICO CASALBERTONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.4.2007 A CARICO DEL CALCIATORE PELLEGRINO LISE ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 4.1.2007 ( Gara: Atletico Casalbertone – Real Spinaceto del 16.12.06 – Camp. III Categoria Roma )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL SOCIETA' A.S. ATLETICO CASALBERTONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.4.2007 A CARICO DEL CALCIATORE PELLEGRINO LISE ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 4.1.2007
( Gara: Atletico Casalbertone - Real Spinaceto del 16.12.06 - Camp. III Categoria Roma )
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udita, come da richiesta, la Società interessata;
udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro, osserva:
A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il calciatore Pellegrino Lise, caduto in terra in seguito ad un contrasto di gioco, avrebbe lanciato del terriccio in direzione dell'Arbitro, con gesto di disappunto, ma senza alcuna intenzione di colpire lo stesso; si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva.
Ascoltato in sede di supplemento, il Direttore di gara ha riferito che il calciatore Pellegrino Lise Antonio, nel tentativo di fermare l'avversario, si era scontrato con quest'ultimo cadendo in terra, e a quel punto, avendo egli fatto proseguire l'azione per la regola del vantaggio, il calciatore “ con gesto di stizza ”, mentre si trovava ancora per terra, aveva lanciato una piccola quantità di terriccio, che lo aveva raggiunto alle gambe.
Alla luce delle precisazioni fornite dall'Arbitro, deve quindi escludersi che il Pellegrino Lise abbia inteso compiere un gesto di natura violenta nei confronti del Direttore di gara, ed il lancio del terriccio, da censurare in ogni caso, andrà considerato piuttosto come un gesto istintivo di protesta, determinato anche dal fatto che il giocatore, scivolato per terra dopo l'intervento sull'avversario, si trovava in quel momento con la mano appoggiata sul terreno di gioco.
Si ritiene pertanto di poter parzialmente ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, dovendo rapportare la stessa alle effettive responsabilità del calciatore.
Tutto ciò premesso e ritenuto,
DELIBERA
di accogliere il ricorso e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore PELLEGRINO LISE ANTONIO dal 15 aprile 2007 al 15 febbraio 2007
La tassa di reclamo va restituita.
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