COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SOCIETA’ A.S.D. TOLFA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 11/1/07 ( Gara: Pianoscarano 1949 – Tolfa Calcio del 7/1/07 – Camp. Promozione )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SOCIETA' A.S.D. TOLFA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL'AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 11/1/07 ( Gara: Pianoscarano 1949 – Tolfa Calcio del 7/1/07 - Camp. Promozione ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, l'attribuzione, in forma generica, degli insulti e degli sputi ai sostenitori di entrambe le squadre, non consente di valutare e graduare, come opportuno, le responsabilità di ciascuna tifoseria, specialmente per quanto concerne il lancio degli sputi ( nel rapporto dell'Assistente non risultano infatti specificate le circostanze di tempo e di luogo, in cui si sono verificato tali gesti riprovevoli ). Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di accogliere il ricorso e, per l'effetto, riduce l'ammenda a carico della SOC. TOLFA CALCIO da € 300,00 a € 200,00. La tassa di reclamo va restituita.
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