COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL MADAMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 16.2.2007 A CARICO DEL CALCIATORE NONNI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 18.1.2007 (Gara: FONTE NUOVA – CASTEL MADAMA del 14.1.2007 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL MADAMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 16.2.2007 A CARICO DEL CALCIATORE NONNI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 18.1.2007 (Gara: FONTE NUOVA – CASTEL MADAMA del 14.1.2007 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali dai quali risulta che il calciatore NONNI EMANUELE veniva espulso per aver colpito con una gomitata al viso un avversario, causandogli una momentanea uscita di sangue dal naso. La Società CASTEL MADAMA nel proprio ricorso esclude preliminarmente la volontarietà del gesto del NONNI. Il fatto si è verificato a seguito di un lungo rilancio effettuato dal portiere e che il difensore effettuava uno scatto per anticipare l’avversario, il quale lo prendeva per la maglia frenandolo. A questo punto il NONNI per divincolarsi colpiva “leggermente” il naso dell’avversario. Si è trattato quindi di uno spiacevole episodio che correttamente l’arbitro ha sanzionato. Al di là di tutte le argomentazioni poste in essere dalla reclamante, alcune delle quali appaiono a parere di questa Commissione Disciplinare condivisibili, si ritiene che la sanzione inflitta al NONNI EMANUELE sia eccessiva rispetto a quanto verificatosi in campo. Detto ciò, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo proposto dalla Società CASTEL MADAMA riducendo la squalifica inflitta al calciatore NONNI EMANUELE dal 16.2.2007 al 5.2.2007. La tassa reclamo si restituisce.
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