COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMUNALE FOGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 2.3.2007 A CARICO DEL DIRIGENTE FRATEIACCI ANTONIO E DELL’AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 18.1.2007 (Gara: ANGUILLARA – COMUNALE FOGLIANESE del 14.1.2007 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMUNALE FOGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 2.3.2007 A CARICO DEL DIRIGENTE FRATEIACCI ANTONIO E DELL’AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 18.1.2007 (Gara: ANGUILLARA – COMUNALE FOGLIANESE del 14.1.2007 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata la quale, nel confermare quanto ha riportato nel reclamo inviato nei termini a questo Organo Giudicante, ha precisato altresì preliminarmente, così come si evince dal referto arbitrale, la mancanza della presenza della Forza Pubblica e che, a fine gara, un paio di sostenitori entravano nel recinto degli spogliatoi, in quanto la squadra di casa, oggettivamente responsabile, lasciava aperto il cancello di accesso. Per quanto attiene la posizione del FRATEIACCI, la Società ammette che il comportamento del Dirigente sicuramente è da censurare, ma che comunque appaiono più condivisibili le motivazioni esposte dall’assistente Bartolucci, rispetto a quanto è stato segnalato dall’assistente arbitrale Invitto Antonio. Talune di tali argomentazioni, relativamente ai fatti di fine gara, circa l’ingresso di sostenitori nel recinto degli spogliatoi, in effetti possono essere prese in considerazione mentre al di là di quanto riferisce la reclamante, dagli atti ufficiali, che come più volte detto sono da considerare fonte unica e privilegiata di prova, risulta che il FRATEIACCI ANTONIO, allontanato durante la gara, al termine della stessa profferiva più volte espressioni offensive alla terna arbitrale, tentando altresì di colpire l’arbitro con un pugno, evitato grazie all’intervento dei dirigenti locali; alla luce di tutto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di confermare il provvedimento di inibizione fino al 2.3.2007 a carico del dirigente FRATEIACCI ANTONIO; di ridurre l’ammenda a carico della Società COMUNALE FOGLIANESE da 200 € a 100 €. La tassa reclamo si restituisce.
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