COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. TERRACINA 1925 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 16.2.2007 A CARICO DEL CALCIATORE PICCHERI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 54 DEL 18.1.2007 (Gara: VIS ARTENA – TERRACINA 1925 del 14.1.2007 – Campionato di Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. TERRACINA 1925 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 16.2.2007 A CARICO DEL CALCIATORE PICCHERI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 54 DEL 18.1.2007
(Gara: VIS ARTENA – TERRACINA 1925 del 14.1.2007 – Campionato di Eccellenza)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali,
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
considerato che le argomentazioni della reclamante appaiono assumibili, posto che, come riferito dalla Società A.S. TERRACINA in sede di audizione, il calciatore PICCHERI ALESSIO, a causa dell’intervento scomposto subito da un avversario, nel tentativo di saltarlo, atterrava con i piedi sulla schiena di quest’ultimo, che si trovava a terra;
considerato che dagli atti ufficiali di gara, emerge che il PICCHERI ALESSIO, a seguito di un normale contrasto di gioco, “calpestava” l’avversario all’altezza della schiena con un pestone e che, comunque, il calciatore vittima del fatto riprendeva tranquillamente a giocare, dopo le cure prestategli dal medico sociale;
ritenuto che la sanzione inflitta appare eccessiva alla luce delle considerazioni che precedono;
ritenuto, altresì, che anche la sanzione dell’ammenda, in considerazione di quanto fatto presente in sede di audizione, ed in relazione agli addebiti mossi a carico della reclamante, è da considerarsi eccessiva, a parere di questo Organo Giudicante;
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore PICCHERI ALESSIO dal 16.2.2007 a 2 gare effettive;
di ridurre l’ammenda da € 300 a € 200.
La tassa reclamo va restituita.
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