COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA ASD LOTITO BOYS AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATE SUL COM. UFF. 18 DEL 198-1-2007 IN MERITO ALLA GARA LOTITO BOYS – AZZURRI STRANGOLAGALLI DEL 13-1-2007 CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA FROSINONE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA ASD LOTITO BOYS AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATE SUL COM. UFF. 18 DEL 198-1-2007 IN MERITO ALLA GARA LOTITO BOYS – AZZURRI STRANGOLAGALLI DEL 13-1-2007 CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA FROSINONE
La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali ed il reclamo in epigrafe;
sentita come da richiesta la società reclamante;
rilevato preliminarmente che il reclamo avverso le decisioni relative alla punizione sportiva della perdita della gara è inammissibile, in quanto non accompagnato dal contestuale invio della copia alla società controinteressata;
osservato che la reclamante, pur non negando la sostanza dei fatti, ritiene le sanzioni irrogate eccessive rispetto agli addebiti;
ritenuto che, effettivamente, tutte le sanzioni possano essere ricondotte in termini meno afflittivi, in considerazione delle sanzioni adottate dalla Commissione in analoghe circostanze e dei fatti, pur altamente censurabili che, comunque, non sono sfociati in gesti di violenza consumata o tentata;
DELIBERA
Di dichiarare il reclamo inammissibile relativamente alla sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 che viene pertanto confermata;
di ridurre l’ammenda a carico della società da € 200,00 ad € 150,00;
di ridurre le squalifiche del calciatore Mastrantonii Vittorio dal 28-12-2007 al 30-6-2007, del calciatore Capogna Simone dal 20-7-2007 al 31-3-2007, dei calciatori Greco Marco, Milleri Luca e Lozza Davide da cinque a quattro gare effettive e del calciatore Mastracci Andrea da tre a due giornate di gara.
Di confermare nel resto la decisione impugnata.
La tassa reclamo va restituita.
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