COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. PIBE DE ORO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO N. 53 DELL’11-1-2007 IN MERITO ALLA GARA NUOVA LUNGHEZZA – PIBE DE ORO DEL 17-12-2006 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. PIBE DE ORO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO N. 53 DELL’11-1-2007 IN MERITO ALLA GARA NUOVA LUNGHEZZA – PIBE DE ORO DEL 17-12-2006 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali ed il reclamo in epigrafe; sentita come da richiesta la società reclamante; osservato preliminarmente che la reclamante richiede l’integrale riforma delle decisioni del Giudice Sportivo, chiedendo sia l’annullamento della sanzione di perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 sia l’annullamento delle sanzioni disciplinari conseguenti alla prima rinuncia; rilevato che la reclamante argomenta sui motivi che hanno portato alla sospensione della gara sostenendo che non sussistessero le condizioni di assoluta impossibilità di proseguirla, richieste per la decisione di sospensione adottata dall’Arbitro, inoltre nega che vi sia stata rinuncia da parte della squadra a proseguirla, come sostenuto dall’Arbitro nel referto; osservato che, dalla lettura degli atti ufficiali, emerge che l’Arbitro avrebbe adottato il provvedimento di sospensione della gara in primis per il clima intimidatorio ingenerato da taluni calciatori della reclamante e poi per la rinuncia a riprendere la gara enunciata dal capitano della reclamante, dopo che la sua squadra era rimasta in sette a seguito delle espulsioni comunicate dal direttore di gara; ritenuto che appare evidente l’assoluta alternatività e non cumulabilità delle due motivazioni adottate dall’Arbitro, e che il motivo cronologicamente e logicamente antecedente è quello della intervenuta incapacità del direttore di gara di portarla a termine per le intemperanze non solo verbali messe in atto da taluni tesserati della reclamante; ritenuto infine che, alla luce di queste considerazioni, appare evidente che il primo motivo sussistente per la sospensione, fosse quello riferito all’atteggiamento dei tesserati della reclamante e che quindi, se è giusta la sanzione relativa alla punizione sportiva della perdita della gara, non altrettanto può dirsi per quelle relative alla presunta rinuncia che, logicamente e cronologicamente, è intervenuta quando l’Arbitro aveva ormai, a suo dire, ritenuto concluso l’incontro; giova altresì rilevare che il direttore di gara, qualora avesse dovuto sospendere l’incontro per rinuncia di una squadra, avrebbe comunque dovuto eseguire delle ulteriori formalità che nella specie non ha adottate; DELIBERA Di confermare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 4 (miglior risultato acquisito sul campo) a carico della società Pibe de Oro. Di annullare la sanzione di penalizzazione di un punto in classifica e di ammenda di € 55,00 (1^ rinuncia). La tassa reclamo va restituita.
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