COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE RECINE DAVIDE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 2.3.2007 A CARICO DELLO STESSO ADTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 20 DEL 25.1.2007 (Gara: RIPI – LOTITO BOYS del 20.1.2007 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 08/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE RECINE DAVIDE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 2.3.2007 A CARICO DELLO STESSO ADTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 20 DEL 25.1.2007
(Gara: RIPI – LOTITO BOYS del 20.1.2007 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che il calciatore reclamante deduce che il direttore di gara è incorso in errore di persona nell’identificarlo come l’autore di comportamenti minacciosi messi in atto da uno spettatore e concretizzatisi con espressioni offensive e minacciose ed in un violento calcio alla rete di recinzione;
ritenuto che, riguardo all’identificazione, il referto è fonte di prova privilegiata, ed il reclamante non ha dedotto ulteriori elementi oggettivi o documentali tesi a smentirla;
rilevato altresì che la sanzione irrogata può essere considerata comunque eccessiva, pur considerando la evidente recidività nel comportamento;
DELIBERA
Di ridurre la squalifica del calciatore RECINE DAVIDE (Tess. Torrice) dal 2.3.2007 al 14.2.2007.
La tassa reclamo va restituita.
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