COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 15/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PALOMBARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2007 A CARICO DEL DIRIGENTE TRANQUILLI SETTIMIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 25.1.2007 ( Gara: PALOMBARA – CASAL BARRIERA del 20.1.2007 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 15/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. PALOMBARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2007 A CARICO DEL DIRIGENTE TRANQUILLI SETTIMIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 25.1.2007 ( Gara: PALOMBARA - CASAL BARRIERA del 20.1.2007 - Campionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: A motivo del ricorso, la reclamante ha dedotto che il Dirigente Tranquilli, innervosito per il risultato della gara, avrebbe avuto soltanto un atteggiamento ironico, ma non violento nei confronti dell'Arbitro, sicché, l'energica stretta di mano, anche a causa della notevole sproporzione fisica tra i due ( l'Arbitro era una donna ), sarebbe stata mal interpretata. Nel referto arbitrale – fonte privilegiata e degna di fede – risulta descritto dettagliatamente il comportamento del Tranquilli, il quale, al termine dell'incontro, con tono arrogante, stringeva la mano dell'Arbitro, con tale forza da farla “ urlare ” per il dolore e facendo “ diventare rossa ” la stessa mano. Il Tranquilli aveva poi strattonato con violenza il Direttore di gara, facendola quasi cadere in terra ed inveendo nei suoi confronti. Alla luce di tali comportamenti del tutto intollerabili, e che appaiono ancora più censurabili, ove si consideri che l'Arbitro era una giovane di corporatura minuscola ( tant'è che la stessa, scossa per l'accaduto, è addirittura scoppiata a piangere ), deve quindi considerarsi del tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma l'inibizione del Dirigente TRANQUILLI SETTIMIO fino al 31 dicembre 2007. La tassa di reclamo va incamerata.
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