COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 15/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTELFONTANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 20.5.2007 A CARICO DEL CALCIATORE CAMERATA LUCA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 25.1.2007 ( Gara: GENZANO – CASTELFONTANA del 19.1.2007 – Campionato di C 5 “ D ” Roma )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 15/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. CASTELFONTANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 20.5.2007 A CARICO DEL CALCIATORE CAMERATA LUCA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 25.1.2007 ( Gara: GENZANO - CASTELFONTANA del 19.1.2007 - Campionato di C 5 “ D ” Roma ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il giocatore Camerata, al termine dell'incontro, ha calciato il pallone in direzione dell'Arbitro, senza colpirlo, da una distanza di circa 10 metri, come gesto di stizza per l'esito della gara ( pareggio subìto nell'ultimo minuto di recupero ), ma senza alcun intento di natura violenta. Che, pertanto, la sanzione dovrà essere rapportata alle effettive responsabilità del giocatore. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore CAMERATA LUCA dal 20 maggio 2007 al 20 marzo 2007. La tassa di reclamo va restituita.
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