COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 22/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL VIS TERRACINA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI TRAMENTOZZI MARCO E PENNACCHIA GIOVANNI (SONNINO) NELLA GARA SONNINO – VIS TERRACINA DEL 13-1-2007 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI DI LATINA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 22/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL VIS TERRACINA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI TRAMENTOZZI MARCO E PENNACCHIA GIOVANNI (SONNINO) NELLA GARA SONNINO – VIS TERRACINA DEL 13-1-2007 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI DI LATINA
La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe;
rilevato che la reclamante deduce la irregolare posizione del calciatori Tramentozzi Marco e Pennacchia Giovanni entrambi tesserati per il Sonnino, in quanto espulsi nella precedente gara Montenero Calcio – Sonnino non avevano scontato la giornata di squalifica conseguente all’espulsione per automatismo;
considerato che in effetti il calciatore Pennacchia Giovanni risulta espulso al 17’ del secondo tempo della gara Montenero Calcio – Sonnino del 6-1-2007per frase ingiuriosa diretta all’Arbitro e quindi avrebbe dovuto scontare per automatismo una giornata di squalifica nella successiva gara del 13-1-2007, appunto quella in questione, indipendentemente dalla declaratoria del Giudice Sportivo che è giunta nel comunicato ufficiale n. 18 del 18-1-2007 per due giornate di squalifica;
considerato per contro che il calciatore Tramentozzi Marco non risulta nemmeno aver preso parte alla gara Montenero Calcio – Sonnino del 6-1-2007;
ritenuta quindi irregolare la posizione del solo calciatore Pennacchia Giovanni;
DELIBERA
Di comminare alla società Sonnino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e l’ammenda di € 75,00.
Di inibire il dirigente accompagnatore della società Sonnino Celani Fabio fino all’8.3.2007.
Di squalificare il calciatore Pennacchia Giovanni per una giornata ulteriore di gara.
La tassa reclamo va restituita.
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