COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 22/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CHIAIAMARI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 27.7.2007 A CARICO DELLA CALCIATRICE CALDERONI ELISA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 20 DEL 25.1.2007 (Gara: DI VITTORIO – CHIAIAMARI del 19.1.2007 – Campionato Calcio a 5 Serie D Femminile Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 22/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CHIAIAMARI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 27.7.2007 A CARICO DELLA CALCIATRICE CALDERONI ELISA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 20 DEL 25.1.2007 (Gara: DI VITTORIO – CHIAIAMARI del 19.1.2007 – Campionato Calcio a 5 Serie D Femminile Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; rilevato che il dirigente della Società CHIAIAMARI, in sede di audizione, ha ribadito quanto dettagliatamente riportato nel reclamo rilevando innanzitutto una manifesta sproporzione tra il fatti avvenuto e la sanzione comminata alla calciatrice CALDERONI ELISA. Per la ricorrente vi è stata una interpretazione da parte dell’arbitro esagerata nei gesti irruenti della calciatrice, assimilabili ad una violenta aggressione, che non è avvenuta perchè la calciatrice CALDERONI voleva solo richiamare l’attenzione dell’arbitro. Precisa sempre la reclamante che, mentre la calciatrice sta per abbandonare il terreno di giuoco continuando a dialogare con l’arbitro, dalla bocca della stessa è uscita involontariamente dell’acqua, bevuta in precedenza, tale da far pensare ad un gesto di “sputo” mentre in effetti si è trattato del solito rituale dell’atleta che una volta raggiunta la panchina prende la borraccia per dissetarsi e dopo essersi sciacquata la bocca, getta in terra l’acqua. Non c’è quindi alcuna volontarietà da parte della calciatrice di attingere l’arbitro anche perché, data la poca distanza fra i dure, lo sputo non sarebbe caduto a 10 cm dallo scarpino dell’arbitro. Per quanto attiene all’episodio di fine gara, la Società CHIAIAMARI, in sede di audizione, ha voluto chiarire l’andamento dei fatti. La CALDERONI, dopo essersi fatta la doccia, trovava la porta dello spogliatoio chiusa a chiave e per uscire si trovava costretta a salire sul water per richiamare l’attenzione dei presenti in campo, battendo con pugni la porta del locale. Da una attenta analisi dei fatti accaduti, questa Commissione Disciplinare non può non riconoscere che alcune considerazioni esposte dalla reclamante possono essere prese in considerazione. In effetti, non si può configurare uno sputo allorché si getti dell’acqua in terra dopo essersi dissetato e non è certo episodio particolarmente grave il comportamento tenuto dalla calciatrice, che essendo rimasta chiusa nello spogliatoio, richiamava l’attenzione dei presenti in campo, anche se con gesti violenti, allo scopo di poter uscire dal locale. Ed è per tutti questi motivi che si ritiene condivisibile la richiesta avanzata dalla Società CHIAIAMARI di una riduzione della sanzione comminata alla calciatrice CALDERONI che appare eccessiva, in ordine a quanto verificatosi nel corso della gara stessa. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il ricorso presentato dalla Società CHIAIAMARI riducendo la squalifica della calciatrice CALDERONI ELISA dal 27.7.2007 al 15.4.2007. La tassa reclamo va restituita.
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