COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 22/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CITTA’ DI CORI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10.1.2009 A CARICO DEL CALCIATORE CAPPA ANGELO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DELL’ 11.1.2007 ( Gara: FORTITUDO NORMA – CITTÀ DI CORI del 7.1.2007 – Campionato III Categoria Latina )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 22/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. CITTA' DI CORI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10.1.2009 A CARICO DEL CALCIATORE CAPPA ANGELO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DELL' 11.1.2007 ( Gara: FORTITUDO NORMA – CITTÀ DI CORI del 7.1.2007 - Campionato III Categoria Latina ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro, osserva: A motivo del ricorso, la reclamante ha dedotto che lo sgambetto subìto dall'Arbitro sarebbe stato involontario, e che lo sputo del calciatore Cappa avrebbe attinto il Direttore di gara alla spalla e non già all'altezza dell'occhio; si è quindi invocata una riduzione della sanzione. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, mentre si accingeva a riprendere la corsa per posizionarsi, dopo aver ammonito un calciatore del Cori, il giocatore Cappa, che già in precedenza aveva protestato ripetutamente nei suoi confronti, tentava di farlo cadere sgambettandolo. Alla notifica dell'espulsione, lo stesso giocatore gli sputava contro, da una distanza di circa un metro, attingendolo sullo zigomo destro. Alla luce delle precisazioni fornite dall'Arbitro, fonte privilegiata e degna di fede, risulta quindi confermata non solo la volontarietà dello sgambetto, ma anche la circostanza che lo sputo indirizzato dal giocatore all'Arbitro abbia raggiunto quest'ultimo in pieno viso, all'altezza dello zigomo. Giudicato molto grave e del tutto intollerabile tale comportamento, e ribadito che lo sputo sul viso rappresenta l'espressione del massimo disprezzo nei confronti della persona, dovrà pertanto essere aggravata, ai sensi dell'art. 32 del C.G.S., la sanzione da infliggere al tesserato, anche per rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di respingere il reclamo, aumentando la squalifica del calciatore CAPPA ANGELO dal 10 gennaio 2009 al 10 marzo 2010. La tassa di reclamo va incamerata.
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