COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 22/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BARCO MURIALDINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2007 A CARICO DEL CALCIATORE DE CAROLIS VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 59 DEL 2.2.2007 (Gara: ACHILLEA 2000 – BARCO MURIALDINA del 28.1.2007 – Campionato Jun. Sperimentale Primavera)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 22/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BARCO MURIALDINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2007 A CARICO DEL CALCIATORE DE CAROLIS VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 59 DEL 2.2.2007 (Gara: ACHILLEA 2000 – BARCO MURIALDINA del 28.1.2007 – Campionato Jun. Sperimentale Primavera) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante, a sostegno delle sue tesi difensive, sostiene che l’arbitro sarebbe incorso in errore di eprsona nell’individuare il calciatore DE CAROLIS VALERIO come l’autore del gesto gravemente irriguardoso che ha dato luogo alla sanzione impugnata di cui chiede, comunque, una congrua riduzione alla luce degli occorsi e dei precedenti del calciatore incolpato. Ritenuto che l’individuazione del calciatore da parte dell’arbitro appare certa in quanto, oltre a descrivere il gesto, il direttore di gara riporta anche una frase ironica assolutamente aderente alla dinamica degli avvenimenti; considerata l’entità della sanzione assolutamente congrua DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la sanzine impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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