COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA ALBA VILLA REATINA S.F. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 62 DELL’8.2.2007 IN MERITO ALLA GARA PRO CALCIO CONTIGLIANO – ALBA VILLA REATINA S.F. DEL 14.1.2007 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA ALBA VILLA REATINA S.F. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 62 DELL’8.2.2007 IN MERITO ALLA GARA PRO CALCIO CONTIGLIANO – ALBA VILLA REATINA S.F. DEL 14.1.2007 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA La Società Alba Villa Reatina S.F. ha impugnato la decisione in epigrafe deducendone l’ingiustizia per le seguenti considerazioni: a) l’irregolare svolgimento della gara sarebbe da addebitare non ad essa reclamante ma alla società Pro Calcio Consigliano, i cui tesserati avrebbero messo in atto una serie di intemperanze durante il primo tempo che avrebbero indotto l’Arbitro ad entrare negli spogliatoi durante l’intervallo, annunciando ai calciatori della reclamante che la gara doveva intendersi sospesa e che sarebbe proseguita nel secondo tempo solo pro – forma; b) in via subordinata non sussistevano gli estremi per indurre l’Arbitro a sospendere la gara al 32’ del secondo proseguendola solo pro forma. Il reclamo è parzialmente fondato. La circostanza dedotta dalla reclamante e relativa ad una presunta sospensione della gara, al termine del primo tempo, per le intemperanze messe in atto dai tesserati del Pro calcio Contigliano con prosecuzione pro – forma non ha trovato alcun riscontro. Infatti il direttore di gara, sentito in audizione diretta dalla Commissione, ha confermato di essere entrato negli spogliatoi di tutte e due le squadre al termine del primo tempo ma solo per invitare tutti i contendenti ad un contegno più corretto e sportivo, visto che nel corso della prima frazione di gioco vi erano stati scontri molto accesi ed aveva dovuto adottare numerosi provvedimenti disciplinari. L’Arbitro ha escluso che sussistessero, alla fine del primo tempo, gli estremi per una sospensione e prosecuzione pro – forma e la gara fino al 32’ del secondo tempo aveva avuto una andamento assolutamente regolare. Deve invece ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso. L’Arbitro ha riferito nel rapporto e nell’audizione di aver ritenuto la gara sospesa per le intemperanze verbali, sfociate in gravi minacce, messe in atto da due calciatori della reclamante, all’atto dell’espulsione comminata ad un compagna di squadra. Il direttore di gara ha aggiunto di aver ritenuto tali minacce “assolutamente credibili” e che se avesse proceduto ad adottare ulteriori provvedimenti disciplinari a carico di tesserati dell’Alba Villa Reatina, sicuramente sarebbe seguita una aggressione fisica nei suoi confronti. Come più volte ricordato alla Commissione la sospensione della gara deve essere motivata da eventi eccezionali che possono essere così riassunti: a) nella carenza di una o di entrambe le squadre nel numero minimo di calciatori a seguito di provvedimenti disciplinari od infortuni; b) nell’effettivo pericolo per l’incolumità del direttore di gara o dei calciatori determinato dall’atteggiamento aggressivo e violento del pubblico o dei tesserati di una o di entrambe le squadre; c) nell’impossibilità di far recedere i calciatori e gli altri tesserati da una rissa generalizzata in atto. Nella specie nessuna delle situazioni descritte si è verificata. Infatti l’atteggiamento dei due calciatori della reclamante, pur altamente censurabile ed effettivamente minaccioso, non è mai sfociato né in gesti di violenza consumata, né in gesti di violenza tentata e nemmeno in un atteggiamento complessivo che potesse far pensare a qualcosa di più che ad un tentativo di condizionare la serenità di giudizio del direttore di gara. Il direttore di gara aveva quindi la possibilità di adottare i dovuti provvedimenti disciplinari con gli accorgimenti del caso, senza addivenire alla decisione estrema di sospendere la gara, addirittura optando per la prosecuzione pro – forma, evento questo ancora più eccezionale e che fa presupporre addirittura l’impossibilità di guadagnare gli spogliatoi in condizioni minime di sicurezza. Le circostanze obiettive non giustificavano tali decisioni e quindi va disposta la ripetizione della gara. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA In parziale accoglimento del reclamo di disporre la ripetizione della gara, mandando al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti conseguenti. La tassa reclamo va restituita.
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