COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIANOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.3.2007 A CARICO DEL CALCIATORE DI VANNI DAMIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 66 DEL 15.2.2007 (Gara: GIANOLA – MONTE S. BIAGIO dell’11.2..2007 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 70 del 01/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIANOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.3.2007 A CARICO DEL CALCIATORE DI VANNI DAMIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 66 DEL 15.2.2007
(Gara: GIANOLA – MONTE S. BIAGIO dell’11.2..2007 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che la POL. GIANOLA nel proprio ricorso sostiene che il calciatore DI VANNI DAMIANO avrebbe meritato per il suo comportamento solo l’ammonizione in quanto avrebbe solo apostrofato l’arbitro con parole colorite, non assumendo nella circostanza alcun atteggiamento aggressivo.
Si lamenta infine la ricorrente del compotamento dell’arbitro che a loro parere avrebbe assunto spesso decisioni contrarie alla Soc. GIANOLA, assumendo nella circostanza atteggiamenti irriguardosi verso la stessa.
Chiede in conclusione la riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore DI VANNI DAMIANO.
Dal referto arbitrale che, come più volte detto, è da considerarsi fonte univa e privilegiata di prova, risulta che il DI VANNI, dopo una decisione dell’arbitro, lo rincorreva, lo offendeva gravemente e ripetutamente, dopodichè lo spingeva facendolo arretrare.
Appare evidente, a questo punto, che le doglianze avanzate dalla POL. GIANOLA non sono nemmeno parzialmente assumibili in quanto in netto contrasto tra quanto riferisce la reclamante e quanto riporta l’arbitro nel proprio rapporto, dove viene evidenziato dettagliatamente l’atteggiamento tenuto dal DI VANNI all’atto dell’espulsione.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il ricorso presentato dalla POL. GIANOLA confermando la squalifica del calciatore DI VANNI DAMIANO fino al 30.3.2007.
La tassa reclamo si incamera.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIANOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.3.2007 A CARICO DEL CALCIATORE DI VANNI DAMIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 66 DEL 15.2.2007 (Gara: GIANOLA – MONTE S. BIAGIO dell’11.2..2007 – Campionato I Categoria)"