COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIULIANO DI ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SIMONI DIONISIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 69 DEL 22.2.2007 (Gara: GIULIANO DI ROMA – CEPRANO del 18.2.2007 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIULIANO DI ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SIMONI DIONISIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 69 DEL 22.2.2007 (Gara: GIULIANO DI ROMA – CEPRANO del 18.2.2007 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; osservato che la Società GIULIANO DI ROMA nel proprio ricorso pone preliminarmente in evidenza che il comportamento del calciatore SIMONI DIONISIO è senz’ltro da censurare, ma ritiene eccessiva la sanzione comminatagli rispetto a quanto si è verificato in campo. Si è trattato, a parere della reclamante, di una protesta eccessiva del calciatore dovuta essenzialmente in reazione ad una rete subita per una incomprensione con l’arbitro, il quale aveva assegnato una punizione dal limite ed il calciatore si accordava con l’arbitro stesso per la ripresa del gioco, dopo aver sistemato la barriera. Invece, inaspettatamente, il direttore di gara affrettava la ripresa del gioco tanto che la squadra ospite realizzava la rete. In effetti, dal referto arbitrale si evince che il SIMONI, dopo aver subito la rete, rincorreva il direttore di gara per il campo e lo strattonava per un braccio e nell’occasione lo offendeva. A parere di questo Organo Giudicante, il comportamento tenuto dal SIMONI dopo la rete subita, si può configurare non come un gesto violento o aggressivo, ma solamente per richiamare l’attenzione dell’arbitro su quanto si era verificato, a seguito della incomprensione avuta con l’arbitro stesso. Da quanto sopra esposto si ritiene che alcune considerazioni esposte dalla reclamante siano assuminili e, pertanto, la sanzione comminata al calciatore SIMONI DIONISIO possa essere ricondotta entro limiti di minore gravità. Conseguentemente questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di ridurre la squalifica del calciatore SIMONI DIONISIO da 5 a 4 gare effettive. La tassa reclamo si restituisce.
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