COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLONNETTA LA MEMORIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 150,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 20 DEL 25.1.2007 (Gara: COLONNETTA LA MEMORIA – MONTOPOLI CALCIO del 21.1.2007 – Campionato III Categoria Rieti)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLONNETTA LA MEMORIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 150,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 20 DEL 25.1.2007 (Gara: COLONNETTA LA MEMORIA – MONTOPOLI CALCIO del 21.1.2007 – Campionato III Categoria Rieti) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata la quale, nella persona del Presidente della Società, ha inteso confermare quanto già riportato su reclamo precisando che nel Comunicato Ufficiale successivo a quello indicato in epigrafe, è stata pubblicata una errata corrige in base alla quale veniva comminata un’ammenda dell’importo di € 150,00 anche alla Società MONTOPOLI. Precisa sempre la ricorrente che la frazione di COLONNETTA ha circa 150 abitanti e che quindi i propri sostenitori erano notevolmente inferiori a quelli del MONTOPOLI. Evidenzia altresì la Società COLONNETTA che l’impianto sportivo è comune alle due Società e che l’andamento della gara, con la squadra vittoriosa per 4 a 1, non giustificava atteggiamenti ingiuriosi ed ostili da parte dei propri sostenitori. L’arbitro, ascoltato in sede di suplemento di rapporto, riferisce che durante la gara ed in special modo nel primo tempo, numerose fasi di giuoco sono state caratterizzate da battibecchi tra calciatori e soprattutto tra sostenitori, vi è stato un ripetuto lancio di sassi e petardi sul terreno di giuoco, senza colpire alcuno, senza poter individuare che fossero gli autori del lancio, anche perché le tribune erano colme di spettatori delle due frazioni. Da tutto quanto sopra esposto, si può ragionevolmente ritenere che talune precisazioni fornite dall’arbitro possono essere prese in considerazione e pertanto questa Commissione Disciplinare è dell’avviso che la sanzione comminata alla Società di Colonnetta possa essere lievemente ricondotta entro limiti di minore gravità. Conseguentemente questo Organo Giudicante DELIBERA Di accogliere il ricorso riducendo l’ammenda inflitta alla Società COLONNETTA LA MEMORIA da € 150,00 a € 100,00. La tassa reclamo si restituisce.
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