COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ENEA CALCIO GAETA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GUERRA FRANCESCO, PER 2 GARE A CARICO DEI CALCIATORI FRANCESCO D’ACUNTO, MASSIMILIANO BALZAMO E CIRO ERRICO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 69 DEL 22.2.2007 (Gara: ENEA GAETA – COMITATO CASSINO OVEST del 18.2.2007 – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ENEA CALCIO GAETA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GUERRA FRANCESCO, PER 2 GARE A CARICO DEI CALCIATORI FRANCESCO D’ACUNTO, MASSIMILIANO BALZAMO E CIRO ERRICO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 69 DEL 22.2.2007 (Gara: ENEA GAETA – COMITATO CASSINO OVEST del 18.2.2007 – Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; osservato che la Società ENEA CALCIO GAETA, con il presente ricorso chiede a questa Commissione di riesaminare dettagliatamente i motivi che hanno determinato le squalifiche inflitte ai propri calciatori, in quanto dal referto arbitrale si evidenziano omissioni ed errori di trascrizione che possono aver determinato un fuorviante metro di giudizio da parte del Giudice Sportivo. considerato che, a differenza di quanto assunto dalla reclamante, il referto di gara è chiaro e dettagliato ; rilevato preliminarmente che le sanzioni a carico dei calciatori FRANCESCO D’ACUNTO, MASSIMILIANO BALZANO e CIRO ERRICO sono in appellabili in virtù di quanto disposto dall’art. 41, 3 comma, C.G.S.; ritenuto, tuttavia , che le argomentazioni addotte dalla reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili, per quanto concerne la eccessività della sanzione comminata al calciatore GUERRA FRANCESCO; rilevato, altresì, che lo stesso, espulso dall’arbitro perché già ammonito, disapprovava con gesti e parole la decisione del direttore di gara, non assumendo tuttavia un atteggiamento connotato da particolari elementi di gravità o violenza. Tutto ciò premesso e considerato, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore GUERRA FRANCESCO da 3 a 2 giornate effettive. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it