COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA PESCIA ROMANA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. 28 DEL 15.2.2007 (Gara: FULGUR TUSCANIA – NUOVA PESCIA ROMANA dell’11.2.2007 – Campionato III Categoria Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA PESCIA ROMANA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. 28 DEL 15.2.2007 (Gara: FULGUR TUSCANIA – NUOVA PESCIA ROMANA dell’11.2.2007 – Campionato III Categoria Viterbo) La Società NUOVA PESCIA ROMANA ha inoltrato il presente reclamo, disattendendo il contenuto dell’art. 42 comma 5 del C.G.S. che stabilisce che i ricorsi di 2° grado debbono essere proposti entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. La ricorrente ha trasmesso con raccomandata A.R. del 27.2.2007 il ricorso, oltre il termine di cui sopra e che, pertanto, ai sensi dell’art. 29 del C.G.S. viene dichiarato inammissibile. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla Società NUOVA PESCIA ROMANA. La tassa reclamo viene incamerata.
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