COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POSTA FIBRENO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE NUNNARI ANGELO (GIOVENTU’ SORANA) PARTECIPANTE ALLA GARA GIOVENTU’ SORANA – POSTA FIBRENO DEL 18.2.2007 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA RECLAMO DELLA S.S. ARPINO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE NUNNARI ANGELO (GIOVENTU’ SORANA) PARTECIPANTE ALLA GARA ARPINO – GIOVENTU’ SORNA DEL 25.2.2007 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA RECLAMO DELLA A.S.D. PATRICA TOMACELLA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE NUNNARI ANGELO (GIOVENTU’ SORANA) PARTECIPANTE ALLA GARA GIOVENTU’ SORNA – TOMACELLA PATRICA DEL 4.3.2007 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POSTA FIBRENO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE NUNNARI ANGELO (GIOVENTU’ SORANA) PARTECIPANTE ALLA GARA GIOVENTU’ SORANA – POSTA FIBRENO DEL 18.2.2007 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA RECLAMO DELLA S.S. ARPINO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE NUNNARI ANGELO (GIOVENTU’ SORANA) PARTECIPANTE ALLA GARA ARPINO – GIOVENTU’ SORNA DEL 25.2.2007 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA RECLAMO DELLA A.S.D. PATRICA TOMACELLA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE NUNNARI ANGELO (GIOVENTU’ SORANA) PARTECIPANTE ALLA GARA GIOVENTU’ SORNA – TOMACELLA PATRICA DEL 4.3.2007 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali ed i reclami in epigrafe: Lette le controdeduzioni della Società Gioventù Sorana; ritenuto indispensabile, per economia di giudizio, riunire i tre procedimenti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva; osservato che le Società reclamanti deducono l’irregolare posizione del calciatore Nunnari Angelo, schierato in entrambe le gare dalla Gioventù Sorana, in quanto a loro dire non regolarmente tesserato con la Società; osservato altresì che la Società Gioventù Sorana ha eccepito la genericità dei reclami e la regolarità della posizione del calciatore in questione che risulterebbe svincolato dalla Società Balsorano, del Comitato Regionale Abruzzo, ed inserito nella relativa lista di svincolo pubblicata a cura dello stesso comitato, con C.U. n. 35 del 21.12.2006 – Allegato n. 2, ed avrebbe contratto il nuovo tesseramento con modulo sottoscritto ed invitato ritualmente il 16-12-2006; ritenuto che effettivamente il calciatore risulta svincolato il 14-12-2006 dalla Società Balsorano e che la società Gioventù Sorana ha inviato il modulo di aggiornamento tessera il 16-12-2006; ritenuto altresì che la società Balsorano aveva ceduto a titolo temporaneo il calciatore alla Società Città di Sora, con lista depositata il 14-11-2006; considerato pertanto che, a mente dell’articolo 101 n. 1 delle NOIF il trasferimento temporaneo ha durata per l’intera stagione sportiva 2006-2007 e, quindi, sino al termine della stessa il calciatore non poteva contrarre altro tesseramento, pur essendo inserito nelle liste di svincolo; ritenuta pertanto corretta la decisione dell’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio che ha passato agli atti nulla a tutti gli effetti regolamentare, la richiesta di tesseramento inoltrata dalla Gioventù Sorana e quindi ritenuta irregolare la posizione dello stesso calciatore nelle tre gare descritte DELIBERA Di comminare alla Gioventù Sorana per le tre gare in epigrafe la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e l’ammenda di € 100,00 Di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della Società Gioventù Sorana Somma Francesco Paolo fino al 3 aprile 2007; Di squalificare il calciatore Nunnari Angelo per una giornata effettiva di gara. Le tasse reclamo vanno restituita.
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