COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRE CANCELLI AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 29 DEL 22.2.2007 (Gara: ATLETICO NETTUNO CALCIO SANDALO – TRE CANCELLI del 18.2.2007 – Campionato III Categoria Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 76 del 15/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRE CANCELLI AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 29 DEL 22.2.2007
(Gara: ATLETICO NETTUNO CALCIO SANDALO – TRE CANCELLI del 18.2.2007 – Campionato III Categoria Roma)
La Commissione Disciplinare;
premesso preliminarmente che non sono impugnabili, ai sensi dell’art. 41 comma 3 del C.G.S., reclami che vertono su squalifiche inflitte a calciatori per 2 giornate di gara e ad allenatori per squalifiche inferiori ad un mese.
Per quanto attiene invece l’omologazione del risultato della gara sospesa al 42mo del secondo tempo, questa Commissione rimette per competenza gli atti al Giudice Sportivo Provinciale, per un nuovo esame.
Ciò detto, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società TRE CANCELLI, relativamente alle squalifiche di 2 gare a carico dei calciatori DI PIETRO e ROSSI, e tre gare a carico dell’allenatore RIGGI;
di trasmettere gli atti al Giudice Sportivo Provinciale per quanto concerne l’omologazione del risultato.
La tassa reclamo va restituita.
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