COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA STORTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 6.4.2007 A CARICO DEL CALCIATORE DAMIANI MASSIMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 74 DELL’8.3.2007 (Gara: LA STORTA – MARTA del 4.3.2007 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA STORTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 6.4.2007 A CARICO DEL CALCIATORE DAMIANI MASSIMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 74 DELL’8.3.2007 (Gara: LA STORTA – MARTA del 4.3.2007 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia della sanzione irrogata in quanto, pur riconoscendo sostanzialmente i fatti, eccepisce che in tali fattispecie non sarebbe possibile irrogare una squalifica a tempo più afflittiva di quella usualmente comminata a giornate; ritenuto che le considerazioni della reclamante non possono essere condivise in quanto la tipologia dei fatti addebitati al calciatore ben possono giustificare una squalifica a tempo e peraltro la scelta della tipologia della sanzione è assolutamente discrezionale e riservata al Giudice Sportivo; ritenuta peraltro la sanzione del tutto congrua rispetto agli addebiti; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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