COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ IL GRIFONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 A CARICO DEL CALCIATORE GIULIANI CLAUDIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 30 DELL’1.3.2007 (Gara: OLIMPICLUB 2005 – IL GRIFONE del 24.2.2007 – Campionato C5 Serie D Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 78 del 22/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ IL GRIFONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 A CARICO DEL CALCIATORE GIULIANI CLAUDIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 30 DELL’1.3.2007
(Gara: OLIMPICLUB 2005 – IL GRIFONE del 24.2.2007 – Campionato C5 Serie D Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
considerato che le argomentazioni addotte, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi assumibili;
che, in effetti, il calciatore GIULIANO ha spintonato l’arbitro, poggiandogli con forza le mani sul petto, soltanto in segno di protesta per la convalida di un goal, ritenuto irregolare, ma senza alcun intento di violenza;
che, pertanto, la sanzione andrà ricondotta nei limiti delle effettive responsabilità del giocatore.
Tutto ciò premesso e ritenuto;
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore GIULIANI CLAUDIO dal 31.12.2007 al 30.6.2007.
La tassa reclamo va restituita.
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