COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SEMPREVISA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2010 A CARICO DEL DIRIGENTE PALOMBI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 74 DELL’8.3.2007 (GARA: SEMPREVISA – SCALAMBRA SERRONE del 4.3.2007 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 78 del 22/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SEMPREVISA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2010 A CARICO DEL DIRIGENTE PALOMBI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 74 DELL’8.3.2007
(GARA: SEMPREVISA – SCALAMBRA SERRONE del 4.3.2007 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia della sanzione irrogata in quanto, a suo dire, il dirigente PALOMBI non avrebbe compiuto il gesto di violenza addebitatogli;
osservato che il direttore di gara sentito dalla Commissione, non solo ha confermato il gesto di violenza subito, ma ha precisato di aver accusato un momentaneo dolore e di aver subito una lieve escoriazione sul punto colpito;
ritenuta la sanzione irrogata del tutto congrua rispetto agli addebiti
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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