COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SEMPREVISA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2010 A CARICO DEL DIRIGENTE PALOMBI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 74 DELL’8.3.2007 (GARA: SEMPREVISA – SCALAMBRA SERRONE del 4.3.2007 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SEMPREVISA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2010 A CARICO DEL DIRIGENTE PALOMBI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 74 DELL’8.3.2007 (GARA: SEMPREVISA – SCALAMBRA SERRONE del 4.3.2007 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia della sanzione irrogata in quanto, a suo dire, il dirigente PALOMBI non avrebbe compiuto il gesto di violenza addebitatogli; osservato che il direttore di gara sentito dalla Commissione, non solo ha confermato il gesto di violenza subito, ma ha precisato di aver accusato un momentaneo dolore e di aver subito una lieve escoriazione sul punto colpito; ritenuta la sanzione irrogata del tutto congrua rispetto agli addebiti DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it