COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI SORA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 1.000 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 76 DEL 15.3.2007 (Gara: CAIRA – CITTA’ DI SORA dell’11.3.2007 – Campionato di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI SORA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 1.000 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 76 DEL 15.3.2007 (Gara: CAIRA – CITTA’ DI SORA dell’11.3.2007 – Campionato di I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante lamenta l’assoluta eccessività della sanzione pecuniaria comminata alla Società in quanto non corrisponderebbe al vero che i propri sostenitori abbiano divelto in più punti la rete di recinzione ed abbiano attinto i calciatori avversari e l’arbitro con sputi e li abbiano insultati in più occasioni; rilevato, per contro, che dal referto arbitrale e da quello del Commissario di campo emerge in maniera inequivocabile che siano stati i tifosi ospiti a danneggiare in più punti la rete di recinzione ed a sputare contro il direttore di gara ed i calciatori avversari, insultandoli ogni volta che si avvicinavano alla rete di recinzione; ritenuto altresì che, nella specie, non possono applicarsi le dirimenti previsti dall’articolo 10 bis del C.G.S. in quanto non risultano comportamenti attivi messi in atto dalla Società reclamante; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la sanzione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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