COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAVA DEI SELCI AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 30 DEL 1°.3.2007 (Gara: VIRTUS NERONIANA ANZIO – CAVA DEI SELCI del 24.2.2007 – Cmapionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAVA DEI SELCI AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 30 DEL 1°.3.2007 (Gara: VIRTUS NERONIANA ANZIO – CAVA DEI SELCI del 24.2.2007 – Cmapionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osservato che al 39mo del II tempo nel terreno di gioco della VIRTUS NERONIANA ANZIO si ingenerava una rissa fra alcuni claciatori di entrambe le squadre; osservato che, a seguito della rissa, alcuni sostenitori della squadra di casa scavalcavano la recinzione ed entravano in campo per partecipare agli scontri; ritenuto che i dirigenti della Società CAVA DEI SELCI si sono adoperati per sedare tempestivamente la rissa; ritenuto che le condizioni per il proseguio della gara erano oggettivamente scarse, tenuto conto del comportamento dei tifosi, che venivano allontanati dal campo con molta fatica e tenuto anche conto della responsabilità dei dirigenti riguardo all’incolumità dei propri calciatori minorenni; ritenuto che la Società CAVA DEI SELCI non possa essere considerata rinunciataria e devono essere annullate le sanzioni comminate per 1^ rinuncia; tutto ciò premesso DELIBERA Di accogliere parzialmente le motivazioni dedotte dalla Società CAVA DEI SELCI, annullando l’ammenda di € 55 (I rinuncia) e la penalizzazione di 1 punto in classifica inflitta dal Giudice Sportivo. Conferma la sanzione inflitta ai calciatori BRADDE MASSIMILIANO e PATRIARCA MARCO fino al 6.4.2007. Dichiara inammissibile il ricorso avverso la perdita della gara per 0 – 3, in quanto non notificata alla controparte, e verso le squalifiche inflitte ai dirigenti BRADDE LUCIANO e PATRIARCA GIANCARLO, in quanto inferiori ad un mese. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it