COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAVA DEI SELCI AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 30 DEL 1°.3.2007 (Gara: VIRTUS NERONIANA ANZIO – CAVA DEI SELCI del 24.2.2007 – Cmapionato Jun. Prov. Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 80 del 29/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAVA DEI SELCI AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 30 DEL 1°.3.2007
(Gara: VIRTUS NERONIANA ANZIO – CAVA DEI SELCI del 24.2.2007 – Cmapionato Jun. Prov. Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
osservato che al 39mo del II tempo nel terreno di gioco della VIRTUS NERONIANA ANZIO si ingenerava una rissa fra alcuni claciatori di entrambe le squadre;
osservato che, a seguito della rissa, alcuni sostenitori della squadra di casa scavalcavano la recinzione ed entravano in campo per partecipare agli scontri;
ritenuto che i dirigenti della Società CAVA DEI SELCI si sono adoperati per sedare tempestivamente la rissa;
ritenuto che le condizioni per il proseguio della gara erano oggettivamente scarse, tenuto conto del comportamento dei tifosi, che venivano allontanati dal campo con molta fatica e tenuto anche conto della responsabilità dei dirigenti riguardo all’incolumità dei propri calciatori minorenni;
ritenuto che la Società CAVA DEI SELCI non possa essere considerata rinunciataria e devono essere annullate le sanzioni comminate per 1^ rinuncia;
tutto ciò premesso
DELIBERA
Di accogliere parzialmente le motivazioni dedotte dalla Società CAVA DEI SELCI, annullando l’ammenda di € 55 (I rinuncia) e la penalizzazione di 1 punto in classifica inflitta dal Giudice Sportivo. Conferma la sanzione inflitta ai calciatori BRADDE MASSIMILIANO e PATRIARCA MARCO fino al 6.4.2007.
Dichiara inammissibile il ricorso avverso la perdita della gara per 0 – 3, in quanto non notificata alla controparte, e verso le squalifiche inflitte ai dirigenti BRADDE LUCIANO e PATRIARCA GIANCARLO, in quanto inferiori ad un mese.
La tassa reclamo va restituita.
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