COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LANUVIO CAMPOLEONE AVVERSO IL PROVVEDIMETNO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MARUCCI GERMANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 DEL 22.3.2007 (Gara: LANUVIO CAMPOLEONE – CEDIAL LIDO DEI PINI del 18.3.2007 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LANUVIO CAMPOLEONE AVVERSO IL PROVVEDIMETNO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MARUCCI GERMANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 DEL 22.3.2007 (Gara: LANUVIO CAMPOLEONE – CEDIAL LIDO DEI PINI del 18.3.2007 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia della sanzione irrogata, in quanto, pur riconoscendo sostanzialmente i fatti, non è stato però tenuto conto della provocazione del calciatore della squadra avversaria, nei confronti del quale il MARUCCI inveiva. Precisa altresì la Società LANUVIO che il proprio calciatore non voleva in alcun modo offendere l’arbitro in quanto le ingiurie erano rivolte all’avversario; ritenuto che le considerazioni della reclamante non possono essere condivise in quanto la tipologia dei fatti addebitati al calciatore risultanti dal referto arbitrale, che giova ribadire è da considerare fonte degna e privilegiata di prova, viene comunemente sanzionata con provvedimenti di squalifica pari a quelli irrogati dal Giudice Sportivo con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe; conseguentemente questa Commissione Disciplinare; DELIBERA Di respingere il reclamo di cui trattasi confermando la squalifica per n. 3 giornate a carico del calciatore MARUCCI GERMANO. La tassa reclamo va incamerata.
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