COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE LEGGI DAVID (TESS. LANUVIO CAMPOLEONE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 76 DEL 15.3.2007 (Gara: ALBATROS – LANUVIO CAMPOLEONE dell’11.3.2007 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 82 del 05/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE LEGGI DAVID (TESS. LANUVIO CAMPOLEONE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 76 DEL 15.3.2007
(Gara: ALBATROS – LANUVIO CAMPOLEONE dell’11.3.2007 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che il calciatore LEGGI DAVID nel proprio ricorso precisa che mentre l’arbitro si dirigeva verso il dischetto del rigore gli si affiancava chiedendo spiegazioni sulla decisione presa, afferrandolo istantaneamente per un polso in maniera non palese né violenta;
subito dopo il provvedimento di espulsione si allontanava dal terreno di giuoco senza proteste né rimostranze di sorta;
il reclamante, in conseguenza di quanto sopra, lamenta l’eccessività della sanzione.
Dal referto arbitrale risulta che dopo aver decretato un calcio di rigore a favore della squadra avversaria, il LEGGI prendeva violentemente la mano destra dell’arbitro profferendo in quell’occasione espressione irriguardosa con tono minaccioso.
Considerato che la sanzione comminata al LEGGI è da considerarsi del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto dallo stesso e che è stata rapportata a sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili;
Questa Commissione Disciplinare;
DELIBERA
Di respingere il reclamo presentato dal calciatore LEGGI DAVID, confermando la squalifica per 4 gare.
La tassa reclamo va incamerata.
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