COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SORIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 A CARICO DEL CALCIATORE D’ALESSIO GIULIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 70 DELL’1.3.2007 (Gara: SORIANESE – VIS AURELIA del 24.2.2007 – Campionato Juniores Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SORIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 A CARICO DEL CALCIATORE D’ALESSIO GIULIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 70 DELL’1.3.2007 (Gara: SORIANESE – VIS AURELIA del 24.2.2007 – Campionato Juniores Reg. B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la reclamante, nel rinnovare le scuse, anche a nome del giocatore, per il gesto compiuto nei confronti dell’arbitro, ha invocato una riduzione della sanzione ritenuta eccessiva; ribadita la gravità e l’intollerabilità del comportamento posto in essere dal calciatore D’ALESSIO, il quale, al termine dell’incontro, lanciava acqua contenuta in una borraccia contro l’arbitro, bagnandogli la maglietta ed il volto, si ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, dovendo rapportare la stessa alle sanzione abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi analoghi. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore D’ALESSIO GIULIANO dal 31.12.2007 al 30.9.2007. La tassa reclamo va restituita.
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