COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SCANDRIGLIA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RIETI PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 15.3.2007. GARA SCANDRIGLIA – ASCREANA DEL 19-3-2007 CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D RIETI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SCANDRIGLIA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RIETI PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 15.3.2007. GARA SCANDRIGLIA – ASCREANA DEL 19-3-2007 CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D RIETI La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; sentito l’arbitro in sede di supplemento di referto; rilevato che la reclamante contesta la decisione impugnata in quanto, a suo dire, non si sarebbero verificati fatti e circostanze tali da giustificare l’anticipata conclusione dell’incontro e quindi richiede la ripetizione dell’incontro, chiede inoltre la riduzione delle squalifiche inoltrate ai propri tesserati; ritenuto per contro che l’Arbitro ha confermato che, a seguito dell’atteggiamento violento nei confronti degli avversari, di numerosi tesserati della reclamante e del venire a mancare del numero minimo di atleti partecipanti alla gara per la stessa aveva deciso di sospendere la gara sul risultato di 5 a 1 a favore dell’Ascreana al 28’ del secondo tempo; rilevato che, effettivamente, la sospensione della gara appare adeguatamente motivata, sia per il primo che per il secondo dei motivi dedotti dal direttore di gara, il cui operato appare ineccepibile mentre le decisioni adottate dal Giudice Sportivo dal punto di vista disciplinare sono adeguatamente motivate e proporzionate agli addebiti DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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