COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CORSANO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 80 DEL 25.3.2007 (Gara: SUDITALIA – TIRRENO del 25.3.2007 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CORSANO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 80 DEL 25.3.2007 (Gara: SUDITALIA – TIRRENO del 25.3.2007 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Rilevato che il reclamo non risulta sottoscritto e nemmeno inviato alla Società controparte, di guisa che lo stesso è da considerarsi, alla luce delle norme regolamentari, inammissibile; questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società CORSANO. La tassa reclamo va incamerata.
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