COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORBELLAMONACA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 27.4.2007 A CARICO DEL CALCIATORE FIORINI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 80 DEL 29.3.2007 (Gara: ZAGAROLO – TORBELLAMONACA del 25.3.2007 – Campionato di Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 84 del 12/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORBELLAMONACA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 27.4.2007 A CARICO DEL CALCIATORE FIORINI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 80 DEL 29.3.2007
(Gara: ZAGAROLO – TORBELLAMONACA del 25.3.2007 – Campionato di Promozione)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
considerato che la reclamante lamenta l’eccessività della sanzione irrogata al giocatore FIORINI FABIO;
ritenuto che la condotta del calciatore si è in effetti limitata a frasi offensive nei confronti di un avversario e del direttore di gara, come risulta dal referto arbitrale;
considerato, altresì, che la squalifica inflitta al calciatore FIORINI appare eccessiva rispetto a sanzioni abitualmente applicate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi analoghi;
Questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo presentato dalla Società TORBELLAMONACA e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore FIORINI FABIO dal 27.4.2007 sino al 20.4.2007.
La tassa reclamo va restituita.
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