COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMAN AVVERSO L’AMMENDA DI € 200,00 E LA DECISIONE DI RIPETIZIONE DELLA GARA COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON DECISIONE PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 82 DEL 5-4-2007. GARA ROMAN – COM. QUARTIERE TORRE MAURA DEL 1-4-2007 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMAN AVVERSO L’AMMENDA DI € 200,00 E LA DECISIONE DI RIPETIZIONE DELLA GARA COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON DECISIONE PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 82 DEL 5-4-2007. GARA ROMAN – COM. QUARTIERE TORRE MAURA DEL 1-4-2007 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali ed il reclamo in epigrafe; sentito l’Arbitro in sede di supplemento di referto; rilevato che la reclamante, a sostegno dell’impugnazione, rileva come la gara si sia regolarmente conclusa in quanto, dopo una interruzione causata dalle proteste dei calciatori ospiti a seguito della concessione di un calcio di rigore alla stessa reclamante, l’Arbitro abbia fatto battere il rigore, trasformato positivamente, e poi abbia recuperato ben otto minuti, comminando peraltro sanzioni disciplinari e quindi senza alcun sintomo che potesse fare intendere che la gara fosse stata sospesa e proseguita pro – forma; aggiunge che nessun interesse poteva avere la reclamante a suscitare incidenti in quanto doveva battere un calcio di rigore ed ha poi concluso vittoriosamente la gara; osservato che, in effetti, la decisione dell’Arbitro, come ben evidenziato dal Giudice Sportivo, è risultata totalmente immotivata ed incongrua rispetto agli accadimenti, così come l’atteggiamento tenuto nella fase finale dell’incontro, in cui stava dirigendo pro – forma, è del tutto incoerente rispetto a tale evenienza in quanto il direttore di gara ha recuperato addirittura otto minuti ed ha comminato sanzioni disciplinari, ammonizione per perdita di tempo, a carico di calciatori della squadra di casa; ritenuto peraltro che, pur considerando tali circostanze, la gara resta non regolare in quanto l’Arbitro ha confermato di averla considerata conclusa al 35’ del secondo tempo e di averla proseguita solo pro – forma e, quindi, nessuno spazio interpretativo viene lasciato agli organi giudicanti che non possono che prendere atto di tale decisione e decidere di conseguenza la ripetizione della gara, non sussistendo obiettivamente gli estremi per la decisione adottata; rilevato infine che l’ammenda a carico della società non è motivata in quanto l’Arbitro si è limitato ad affermare nel referto che il pubblico si addossava alla rete con fare ingiurioso nei confronti dei calciatori, senza però riferire episodi particolari ed esorbitanti dal normale sostegno magari un po’ colorito a favore dei propri calciatori e contro gli avversari; DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo annullando l’ammenda di € 200,00 a carico della società Roman confermando nel resto la decisione impugnata. La tassa va restituita
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