COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FULGUR TUSCANIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 1°.6.2007 A CARICO DELL’ALLENATORE SALTA GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 37 DEL 19.4.2007 (Gara: BAGNOREGIO – FULGUR TUSCANIA del 14.4.2007 – Campionato Jun. Prov. Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FULGUR TUSCANIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 1°.6.2007 A CARICO DELL’ALLENATORE SALTA GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 37 DEL 19.4.2007 (Gara: BAGNOREGIO – FULGUR TUSCANIA del 14.4.2007 – Campionato Jun. Prov. Viterbo) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osservato che la reclamante ha invocato una riduzione della sanzione comminata all’allenatore Sig. SALTA GIUSEPPE, ritenendola eccessiva rispetto agli addebiti; ritenuto che, in effetti, le frasi proferite dal SALTA nei confronti del direttore di gara possono sostanzialmente ricondursi ad un generico atteggiamento irriguardoso, il quale può giustificare una riduzione della sanzione inflitta; tutto ciò premesso e ritenuto; DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica dal 1°.6.2007 al 10.5.2007 a carico dell’allenatore SALTA GIUSEPPE. La tassa reclamo va restituita.
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