COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLLEFERRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA STESSA E DELLE SQUALIFICA DEL CALCIATORE FAIOLA STEFANO FINO AL 18.5.2007 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 87 DEL 19.4.2007 (Gara: NUOVA ROCCASECCA – COLLEFERRO del 14.4.2007 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLLEFERRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA STESSA E DELLE SQUALIFICA DEL CALCIATORE FAIOLA STEFANO FINO AL 18.5.2007 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 87 DEL 19.4.2007 (Gara: NUOVA ROCCASECCA – COLLEFERRO del 14.4.2007 – Campionato Jun. Reg. B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che la richiesta della riduzione dell’ammenda di € 300 formulata dalla reclamante non può essere accolta in quanto del tutto congrua, alla luce dei gravi comportamenti del pubblico, come descritto dettagliatamente dall’arbitro nel proprio rapporto; appaiono invece assumibili le argomentazioni addotte dalla reclamante per quanto concerne la squalifica a carico del calciatore FAIOLA STEFANO, che in effetti è responsabile soltanto di un comportamento irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro; tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo presentato dalla Società COLLEFERRO in merito all’ammenda di € 300; di ricondurre la squalifica inflitta al calciatore FAIOLA STEFANO nella misura delle 4 giornate di gara. La tassa reclamo va restituita.
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