COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLLEFERRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA STESSA E DELLE SQUALIFICA DEL CALCIATORE FAIOLA STEFANO FINO AL 18.5.2007 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 87 DEL 19.4.2007 (Gara: NUOVA ROCCASECCA – COLLEFERRO del 14.4.2007 – Campionato Jun. Reg. B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 96 del 03/05/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLLEFERRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA STESSA E DELLE SQUALIFICA DEL CALCIATORE FAIOLA STEFANO FINO AL 18.5.2007 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 87 DEL 19.4.2007
(Gara: NUOVA ROCCASECCA – COLLEFERRO del 14.4.2007 – Campionato Jun. Reg. B)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che la richiesta della riduzione dell’ammenda di € 300 formulata dalla reclamante non può essere accolta in quanto del tutto congrua, alla luce dei gravi comportamenti del pubblico, come descritto dettagliatamente dall’arbitro nel proprio rapporto;
appaiono invece assumibili le argomentazioni addotte dalla reclamante per quanto concerne la squalifica a carico del calciatore FAIOLA STEFANO, che in effetti è responsabile soltanto di un comportamento irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro;
tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo presentato dalla Società COLLEFERRO in merito all’ammenda di € 300;
di ricondurre la squalifica inflitta al calciatore FAIOLA STEFANO nella misura delle 4 giornate di gara.
La tassa reclamo va restituita.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLLEFERRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA STESSA E DELLE SQUALIFICA DEL CALCIATORE FAIOLA STEFANO FINO AL 18.5.2007 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 87 DEL 19.4.2007 (Gara: NUOVA ROCCASECCA – COLLEFERRO del 14.4.2007 – Campionato Jun. Reg. B)"