COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. PASSO CORESE 1936 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 A CARICO DEL CALCIATORE DIAMANTE GIANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 82 DEL 5.4.2007 (Gara: PASSO CORESE 1936 – PRO CALCIO CITTA’ DUCALE del 1°.4.2007 – Campionato di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. PASSO CORESE 1936 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 A CARICO DEL CALCIATORE DIAMANTE GIANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 82 DEL 5.4.2007 (Gara: PASSO CORESE 1936 – PRO CALCIO CITTA’ DUCALE del 1°.4.2007 – Campionato di I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata nella persona del dirigente RUBBIANO PAOLO, il quale, nel confermare quanto riportato sul reclamo, ha precisato nuovamente che il calciatore DIAMANTE GIANNI è intervenuto per protestare nei confronti di una decisione assunta dall’arbitro nei confronti di un proprio compagno di squadra e che nel fare ciò, a causa della concitazione, nel pronunciare una protesta verbale, uno schizzo di saliva partiva dalla bocca e involontariamente colpiva il direttore di gara. L’arbitro, sentito in sede di supplemento di referto, ha confermato quanto scritto nel referto originario precisando di essere stato colpito volontariamente con uno sputo sul collo e nella circostanza, gli venivano rivolte espressioni offensive. Come già detto in precedenti occasioni, in caso di discordanza tra quanto riferisce la reclamante e quanto riportato nel proprio referto l’arbitro, prevale il contenuto di quest’ultimo che, ai sensi dell’art. 31 del C.G.S. è da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova. Detto ciò, considerato che le argomentazioni poste in essere dalla Società A.S.D. PASSO CORESE non sono nemmeno parzialmente assumibili e che pertanto la sanzione inflitta al calciatore DIAMANTE possa ritenersi del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto dallo stesso nella circostanza; questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo della Società A.S.D. PASSO CORESE 1936 confermando la squalifica del calciatore DIAMANTE GIANNI fino al 31.12.2008. La tassa reclamo va incamerata.
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