COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. ANGELO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE COSTANTINI GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 97 DEL 4.5.2007 (Gara: ATL. TIVOLI – S. ANGELO ROMANO del 3.5.2007 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. ANGELO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE COSTANTINI GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 97 DEL 4.5.2007 (Gara: ATL. TIVOLI – S. ANGELO ROMANO del 3.5.2007 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; osservato che la reclamante ha invocato una riduzione della sanzione comminata al calciatore COSTANTINI GIUSEPPE ritenendola eccessiva rispetto agli addebiti; ritenuto per contro che il direttore di gara ha descritto nel referto, il comportamento del tesserato come indubbiamente osceno, irriguardoso e provocatorio; considerato che la sanzione irrogata appare del tutto congrua e proporzionata agli addebiti; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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