COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CHIAIAMARI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10.5.2008 A CARICO DEL CALCIATORE LOMBARDI DAVIDE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 40 DEL 10.5.2007 (Gara: CHIAIAMARI – VITTORIA VEROLI del 4.5.2007 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CHIAIAMARI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10.5.2008 A CARICO DEL CALCIATORE LOMBARDI DAVIDE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 40 DEL 10.5.2007 (Gara: CHIAIAMARI – VITTORIA VEROLI del 4.5.2007 – Campionato Jun. Prov. Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe Esaminati gli atti ufficiali Ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osservato che l’intervento del calciatore LOMBARDI DAVIDE, seppur gravemente falloso, è avvenuto durante un’azione di gioco; oonsiderato che, al momento della notifica del provvedimento di espulsione da parte del direttore di gara, il calciatore LOMBARDI si è allontanato dal terreno di gioco in modo del tutto tranquillo; osservato che il calciatore avversario colpito dal LOMBARDI, dopo essere stato medicato, è rientrato in campo e ha portato a termine la partita; osservato, altresì, che al termine della gara il calciatore colpito dal LOMBARDI faceva constatare all’arbitro di avere un graffio all’altezza dell’inguine ed i dirigenti affermavano che avrebbero sottoposto lo stesso ad accertamenti ospedalieri; ritenuto che la squalifica adottata dal Giudice Sportivo non risulta essere assolutamente proporzionata a quanto effettivamente accaduto nel terreno di gioco tra il calciatore LOMBARDI e l’avversario, così come meglio precisato dal direttore di gara in sede di supplemento; Tutto ciò premesso; DELIBERA Di accogliere il ricorso della Società CHIAIAMARI e ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 comma 2 bis capo C, riduce la squalifica del calciatore LOMBARDI DAVIDE dal 10.5.2008 a 5 giornate di squalifica. La tassa va restituita.
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