COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GINESTRA AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 3.5.2007 (Gara: MIRTENSE – GINESTRA del 29.4.2007 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GINESTRA AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 3.5.2007 (Gara: MIRTENSE – GINESTRA del 29.4.2007 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; rilevato preliminarmente che, secondo quanto previsto dal C.U. n. 69 della F.I.G.C., riportato integralmente sul C.U. n. 74 dell’8.3.2007, i reclami avverso la sanzione della perdita della gara relativi alle ultime 4 gare di Campionato, debbono pervenire alla Commissione via telefax o altro mezzo idoneo a essere depositato presso la sede del Comitato Regionale Lazio entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara; che il reclamo in questione risulta inviato a mezzo raccomandata AR il 9.5.2007 e pervenuto il 10.5.2007, quindi ben oltre i termini perentori indicati; per quanto attiene la sanzione inflitta ai calciatori TROIANO ROBERTO, PAOLETTI DANIELE e SEBASTIANI GIOVANNI la reclamante precisa che le stesse appaiono eccessive rispetto a quanto accaduto in campo; il TROIANO nel protestare con veemenza gettava a terra il cartellino rosso spintonando l’arbitro mentre gli altri 2 calciatori PAOLETTI e SEBASTIANI rivolgevano offese e spintonavano l’arbitro; da una attenta lettura delle carte in possesso di questa Commissione, si può ragionevolmente escludere ogni intento di natura particolarmente violento nei confronti dell’arbitro e, pertanto, andranno rivisitate le sanzioni inflitte ai calciatori, dovendo riportare le stesse alle effettive responsabilità; detto ciò questa Commissione Disciplinare; DELIBERA a) di dichiarare inammissibile il reclamo riguardante il provvedimento di perdita della gara; b) di ridurre le sanzioni inflitte ai calciatori TROIANO ROBERTO, PAOLETTI DANIELE e SEBASTIANI GIOVANNI dal 30.9.2007 al 31.7.2007. La tassa reclamo va restituita.
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