COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA LA QUERCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2009 A CARICO DEL CALCIATORE SIBI CRISTIANO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 19/4/07 ( Gara: Virtus Marta – La Quercia del 15/4/07 – Camp. II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' POLISPORTIVA LA QUERCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2009 A CARICO DEL CALCIATORE SIBI CRISTIANO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 19/4/07 ( Gara: Virtus Marta – La Quercia del 15/4/07 - Camp. II Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; osserva A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il contatto fisico tra il giocatore e l'Arbitro sarebbe avvenuto a seguito di un intervento di gioco del Sibi, il quale, nel tentativo di fermare l'avversario si scomponeva, scoordinandosi sia con gli arti superiori che con quelli inferiori, sicché incuneandosi tra l'avversario e l'Arbitro, che si trovava lì vicino, non poteva evitare di “franare” tra i due, facendo peraltro cadere l'avversario, ma non l'Arbitro che rimaneva in piedi. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione, considerato il contesto di gioco in cui si è verificato l'episodio. Nel referto arbitrale – fonte di prova privilegiata e degna di fede – il Direttore di gara ha descritto dettagliatamente il comportamento del calciatore Sibi, il quale a gioco in svolgimento, lo colpiva con una gomitata all'altezza del fianco sinistro, procurandogli leggero dolore; tale gesto è stato anticipato da plateali proteste, poggiando le mani sul petto del direttore di gara ed impedendogli per circa 2 secondi di seguire la dinamica del gioco; la gomitata era dovuta alla mancata concessione di un calcio di punizione . L'Arbitro ha infine precisato che, alla fine del primo tempo, il Sibi lo aveva insultato ripetutamente, con atteggiamento minaccioso, insulti reiterati anche al termine della gara fin dentro il suo spogliatoio. Alla luce di tale comportamento, deve quindi escludersi che il gesto compiuto dal calciatore (gomitata al fianco dell'Arbitro) possa ricollegarsi ad una scomposta azione di gioco, e deve invece ribadirsi la volontarietà della sua condotta violenta, alla quale peraltro hanno fatto seguito ripetuti atteggiamenti offensivi nei confronti del Direttore di gara. Confermata la gravità del comportamento posto in essere dal calciatore, potrà tuttavia rivisitarsi parzialmente la sanzione inflitta, dal momento che il gesto si è verificato durante un’azione di gioco contestata ed è stato assolutamente istintivo e subitaneo; Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore SIBI CRISTIANO dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2009. La tassa di reclamo va restituita.
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