COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE MANCINI DANILO ( SOC. NUOVA SANTA MARIA DELLE MOLE ) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/10/2007 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 19/4/07 ( Gara: Nuova Santa Maria delle Mole – Fiumicino del 15/4/07 – Camp. PROM. )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE MANCINI DANILO ( SOC. NUOVA SANTA MARIA DELLE MOLE ) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/10/2007 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 19/4/07 ( Gara: Nuova Santa Maria delle Mole - Fiumicino del 15/4/07 - Camp. PROM. ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, come da richiesta, il calciatore interessato; osserva: Il calciatore, pur riconoscendo di aver rivolto espressioni irriguardose all'Arbitro, ha escluso nella maniera più assoluta di aver avuto intenzioni aggressive nei confronti del quest'ultimo, che si trovava a una distanza di circa 6 metri. Nel suo referto, l'Arbitro ha riferito che il giocatore Mancini dalla panchina gli aveva rivolto apprezzamenti offensivi e che, dopo l'espulsione lo stesso, cercava di avvicinarsi alla sua persona per colpirlo con un pugno, non riuscendovi per l'intervento dei compagni. Alla luce di tale descrizione dei fatti, considerato che il calciatore si trovava alquanto distante dall'Arbitro, deve quindi escludersi la sussistenza di un concreto tentativo di aggressione nei suoi confronti, ed il tutto andrà invece ricondotto nell'ambito di un comportamento gravemente minaccioso. La sanzione da infliggere al Mancini dovrà quindi essere commisurata alle sue effettive responsabilità. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore MANCINI DANILO dal 31 ottobre 2007 al 30 giugno 2007. La tassa di reclamo va restituita.
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