COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 24/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare ECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO CONTIGLIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MORONTI GIAMPIERO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 98 DEL 10.5.2007 (Gara: PRO CALCIO CONTIGLIANO – POGGIO CATINO del 6.5.2007 – Campionato di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 24/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare ECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO CONTIGLIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MORONTI GIAMPIERO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 98 DEL 10.5.2007 (Gara: PRO CALCIO CONTIGLIANO – POGGIO CATINO del 6.5.2007 – Campionato di I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il comportamento del calciatore MORONTI va ricondotto ad una forma di protesta, manifestata con toni eccessivi e con gesto invasivo nei confronti dell’arbitro; che, pertanto, potrà lievemente ridursi la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo; tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il ricorso e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore MORONTI GIAMPIERO da 5 a 4 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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